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D.Lvo 22/01/2004 n. 423. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie a) beni indicati nell’allegato A b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. 4. È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee. 5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell’articolo 71, comma 2. 6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. Art. 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea 1. L’autorità centrale prevista dall’articolo 3 della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell’Unione europea, il Ministero a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all’articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e) e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti. Art. 77 Azione di restituzione 1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 75. 2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. 3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve contenere a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all’uscita illecita del bene dal territorio nazionale. 4. L’atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. 5. Il Ministero notifica immediatamente l’avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri. Art. 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione 1. L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. 2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. 3. L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’articolo 75, comma 3, lettere b) e c). Art. 79 Indennizzo 1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell’illecita circolazione residente in Italia. Art. 80 Pagamento dell’indennizzo 1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo. 3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Art. 81 Oneri per l’assistenza e la collaborazione 1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 76, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Art. 82 Azione di restituzione a favore dell’Italia 1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale. 2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato. Art. 83 Destinazione del bene restituito 1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto. 2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. 3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità. 4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno. Art. 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale 1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonché sull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento. Art. 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti 1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con Decreto ministeriale. Art. 86 Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea 1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri. Sezione IV Convenzione UNIDROIT Art. 87 Beni culturali rubati o illecitamente esportati 1. La restituzione dei beni culturali indicati nell’annesso alla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione. Capo VI Ritrovamenti e scoperte Sezione I Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale Art. 88 Attività di ricerca 1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero. 2. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1. 3. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L’indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Art. 89 Concessione di ricerca 1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell’articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il Decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata. 3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero. 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. |
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